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NOVITA' REGOLATORIE -
ud CdM 12-03-07
MEDICINALI - INTEGRATORI
- COSMETICI - DISPOSITIVI MEDICI
MEDICINALI
- Disponibili le Linee Guida redatte dall'AIFA (nov. 2006)
per le variazioni di tipo I;
I partners interessati possono consultarle nell'area riservata di www.
farmaffari.it
-DEVIAZIONI IN ISPEZIONE
Le diapositive dell’interessante relazione della Dr.ssa LINFANTE,
tenuta a Milano nell’ambito del convegno per i Direttori Tecnici
(Qualified Person) il 20 Febbraio 2007, sono disponibili nell’area
riservata di www. farmaffari.it
INTEGRATORI ALIMENTARI
- Disponibile il nuovo elenco aggiornato del registro
degli integratori con iter di notifica concluso correttamente entro il
30 novembre 2006.
- Fattori nutrizionali:
gli integratori nella loro composizione, possono contenere sostanze che
pur non essendo nutrienti essenziali, sono comunque assimilabili a fattori
nutrizionali in quanto coinvolti nel fisiologico svolgimento di numerosi
processi metabolici. Per alcune di queste sostanze sono previsti dei livelli
massimi di apporto. Tali valori, alcuni dei quali recentemente definiti
dalla CUDN, sono riportati nella tabella sottostante .
SOSTANZA APPORTO MASSIMO
GIORNALIERO
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| Betaina 250 mg |
Coenzima Q 20 mg |
| Colina 1000 mg |
Condroitinsolfato 500 mg |
Fitosteroli 1000 mg
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Gamma orizanolo 150 mg |
| Glucosamina 500 mg |
Inositolo 2000 mg |
Miscela di bioflavonoidiA base di:
Quercitina, Diossina, Esperidina, Etc Non superiore ai 300 mg |
Isoflavoni 80 mg |
| Paba 100 mg |
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I valori di condroitinsolfato, fitosteroli
e glucosamina sono stati definiti dalla CUDN a Luglio 2006.Per altre sostanze
non sono state contemplati livelli massimi di apporto (es. acido linoleico
coniugato e acido lipoico).
- REGOLAMENTO CE : al fine di tutelare la salute dei consumatori
il parlamento Europeo, con il Regolamento 1924/2006, ha varato le nuove
norme per i claims nutrizionali e salutistici di alimenti e integratori.
L’European Food Safety Authority (EFSA) avrà il compito di
effettuare una valutazione scientifica dei claims. Necessario sarà
quindi definire, nel prossimo futuro, le basi scientifiche e i livelli
di evidenza richiesti, chiarire quali siano i criteri di interpretazione
dei dati e le modalità di preparazione delle domande di autorizzazione.
DISPOSITIVI MEDICI
- Il 20 Febbraio 2007,nuovo decreto (non ancora pubblicato in Gazzetta)
che disciplina le nuove modalità per la registrazione dei dispositivi
medici da parte dei fabbricanti e/o dei responsabili dell’immissione
in commercio di tali dispositivi e realizza la nuova Banca Dati dei dispositivi
medici. Questo provvedimento si è reso necessario per agevolare
la sorveglianza del mercato e la vigilanza sugli incidenti Per favorire
la rintracciabilità, il Ministero della Salute assegnerà
ad ogni dispositivo un numero identificativo di iscrizione nel Repertorio
dei dispositivi medici. Tale assegnazione è effettuata dopo validazione
dei dati trasmessi e può essere in ogni momento ritirata dal Ministero
ove il prodotto non risulti conforme alla normativa vigente.
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